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Argomento: Documentazione

F.A.Q. visualizzate da 1 a 2 di 8 presenti in archivio

Titolo: Motori fuoribordo - compravendita
Domanda:
Vorrei sapere quali sono i documenti e gli adempimenti burocratici necessari per la compravendita tra privati e la successiva eventuale immatricolazione di motori nautici fuoribordo tra i 20 e i 70 HP.
Risposta:
Nella vigente legislazione italiana non è prevista l’immatricolazione e/o l’iscrizione in appositi registri dei motori marini fuoribordo, rientrando essi nella categoria dei beni mobili non registrati per i quali “il possesso e di conseguenza la compravendita di tali motori non è soggetta ad una particolare normativa”. E’ necessario, comunque, che con l’acquisto del motore sia consegnata anche la dichiarazione di potenza del motore che viene rilasciata dal costruttore, dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione Europea. Per tutti i motori ai quali, prima dell'entrata in vigore del Codice della Nautica da Diporto n°171/2005, è stato rilasciato il certificato d'uso motore, tale documento risulta essere valido ai fini della navigazione. Eventuali problematiche connesse all’importazione e/o esportazione dovranno essere esaminate con la competente Autorità Doganale.
Modificata il: 29/04/2010

Titolo: Documenti da tenere a bordo - Copia fotostatica
Domanda:
E' possibile tenere a disposizione nella mia imbarcazione da diporto la licenza di navigazione e la patente di abilitazione alla guida in copia fotostatica? Se si le stesse debbono essere autenticate in bollo? L'autenticazione da chi puo essere effettuata?
Risposta:
Ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, la licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente Autorità Marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito. Inoltre ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Le copie autentiche, totali o parziali di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco".
Modificata il: 29/04/2010

 

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