<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
<channel>
<title>F.A.Q.</title>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto</link>
<description>faq dal sito della Guardia Costiera</description>


<item>
<title>Patenti nautiche Estere</title>
<description>Patenti nauticheTITOLO: Patenti nautiche Estere DOMANDA: Sono un cittadino italiano da anni all'estero per motivi di lavoro, ma ancora con residenza in Italia ed ho conseguito in Germania la patente nautica per barche a motore senza limitazioni di miglia (Sportbootfuhreschein See). Essendo proprietario di una unità da diporto di mt 6,95 con motore diesel da 150HP acquistata in Italia ed ormeggiata in Sardegna. Vorrei sapere se con la suddetta patente nautica tedesca posso navigare in Italia oppure è necessario qualche altro documentoRISPOSTA: Avendo ancora mantenuto la residenza in Italia, è possibile condurre l'imbarcazione da Lei citata esclusivamente con Patente Nautica Italiana.
La invitiamo comunque a consultare, alla sezione normativa il Decreto Ministeriale 146/08 all'articolo 34.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</guid>
</item>

<item>
<title>Attività subacquea sportiva</title>
<description>Sport acquaticiTITOLO: Attività subacquea sportiva DOMANDA: Volendo effettuare attività subacquea sportiva ed eventualmente la pesca subacquea a livello amatoriale mi interesserebbe conoscere le norme (obblighi) a cui devo attenermi per evitare di incappare in sanzioni e poter pescare liberamente.RISPOSTA: La normativa è disciplinata in generale dal D.P.R. 02.10.1968 n°1639 e successive modificazioni. In ambito locale possono esservi delle prescrizioni particolari emanate con apposita Ordinanza del capo del Circondario di cui si suggerisce la consultazione. In generale la pesca subacquea sportiva è consentita: - a distanza superiore a metri 500 dalle spiagge frequentate da bagnanti; - a distanza superiore a metri 100 dalle reti poste dei pescatori professionisti; - dal sorgere al tramonto del sole; - senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Gli obblighi e le prescrizioni per l'esercizio della pesca subacquea sono: - è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica; - è fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca ben visibile a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (il mezzo non è obbligatorio) è lì che va issata la bandiera. - il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dal mezzo nautico con la bandiera; - l'età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo è di 16 anni - al pescatore sportivo subacqueo è vietata la raccolta del corallo, dei molluschi e dei crostacei.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sport acquatici</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sport acquatici</guid>
</item>

<item>
<title>Assicurazione del motore ausiliario </title>
<description>AssicurazioneTITOLO: Assicurazione del motore ausiliario  DOMANDA: Sono possessore di un natante lungo 6 metri, munito di motore ausiliario posizionato sullo specchio poppiero. Vorrei sapere se anche il motore ausiliario deve essere coperto da assicurazione.RISPOSTA: L'art. 41 del Decreto Legislativo n.171 del 18 luglio 2005 stabilisce che la copertura assicurativa è obbligatoria per tutti i motori indipendentemente dalla loro potenza. Non è prevista alcuna deroga circa l'assicurazione del motore ausiliario e quindi oltre alla polizza del motore principale, bisogna essere muniti anche di quella riguardante il motore ausiliario, a meno che l'assicurazione del motore principale non preveda espressamente anche la copertura del motore ausiliario. MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Assicurazione</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Assicurazione</guid>
</item>

<item>
<title>Patenti - validità</title>
<description>Patenti nauticheTITOLO: Patenti - validità DOMANDA: Sono possessore di una Patente di Abilitazione al comando di Navi da Diporto, conseguita il 17/10/88 e mai utilizzata, e vi domando se il documento è sempre valido oppure noRISPOSTA: La patente nautica, come disposto D.M. 146/08, conserva la propria validità nel tempo. La richiesta di convalida può essere presentata anche prima o dopo la scadenza e in tal caso la durata successiva decorre dal data della convalida. Si consiglia di visitare il nostro sito alla voce "Cosa fare per... Patenti Nautiche"MODIFICATA IL: 27 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</guid>
</item>

<item>
<title>Patenti nautiche - Titoli professionali marittimi</title>
<description>Patenti nauticheTITOLO: Patenti nautiche - Titoli professionali marittimi DOMANDA: Vorrei sapere se esiste una legge che consenta ai possessori di titoli professionali marittimi di poter condurre le navi e le imbarcazioni da diporto senza sostenere esamiRISPOSTA: La normativa riguardante il personale in possesso di titoli professionali è contenuta nel DM 146/08 e precisamente all'articolo 33 che al comma 1 specifica: coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validità possono comandare e condurre le unità da diporto nei limiti indicati nell'allegato 3 al predetto DM.MODIFICATA IL: 26 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</guid>
</item>

<item>
<title>Patente nautica obbligatoria</title>
<description>Patenti nauticheTITOLO: Patente nautica obbligatoria DOMANDA: Sono possessore di un natante in vetroresina di 5 metri motorizzato con un fuoribordo Mercury da 40 CV del 1989 con cilindrata di 717 cc. Vorrei sapere se posso condurre tale imbarcazione senza patente non rischiando di incappare in sanzioniRISPOSTA: La patente nautica è obbligatoria (art.39 D.Lgs. n°171 del 18/07/2005) quando la potenza del motore installato a bordo è superiore a 30 KW o a 40,8 CV (1 KW = 1,36 CV) o abbiano una cilindrata superiore a 750 c.c. se a carburazione a due tempi; superiore a 1000 c.c. se a carburazione a quattro tempi fuoribordo o se a iniezione diretta; superiore a 1300 c.c. se a carburazione a quattro tempi entrobordo; superiore a 2000 c.c., se diesel. In ogni caso qualora la navigazione si svolga ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa e comunque su moto d'acquaMODIFICATA IL: 28 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</guid>
</item>

<item>
<title>Imbarcazione da diporto condotta da un membro dell’equipaggio senza patente</title>
<description>Patenti nauticheTITOLO: Imbarcazione da diporto condotta da un membro dell’equipaggio senza patente DOMANDA: Gradirei sapere se e' possibile che a bordo di un'imbarcazione che necessita di patente per essere condotta, possa stare al timone una persona senza patente, ma con i requisiti di eta' necessari, se a bordo e' presente un'altra persona che ha la patente richiesta? Oppure il titolare della patente deve stare sempre al timone in qualsiasi momento della navigazione?RISPOSTA: La informiamo che l'imbarcazione può essere condotta da persona non in possesso di patente, ma è richiesta la presenza a bordo di persona in possesso di "adeguata" patente nautica che assume la figura di Comandante dell'unità e che si assume ogni responsabilità inerente la navigazioneMODIFICATA IL: 28 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</guid>
</item>

<item>
<title>Patente - cambio di residenza</title>
<description>Patenti nauticheTITOLO: Patente - cambio di residenza DOMANDA: Possiedo la patente nautica per la navigazione da diporto, a vela e a motore oltre le 12 miglia, e avendo cambiato residenza gradirei sapere se devo notificare in Capitaneria l'avvenuto cambio di residenza alla data della revisione della patente o primaRISPOSTA: In caso di cambio di residenza, il titolare della patente nautica deve darne comunicazione all'Ufficio che ha provveduto al rilascio. L'ufficio provvederà ad aggiornare a vista il documento ovvero tramite l'invio all'interessato di un talloncino adesivo da applicare sulla patente stessaMODIFICATA IL: 28 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</guid>
</item>

<item>
<title>Patente - rinnovo</title>
<description>Patenti nauticheTITOLO: Patente - rinnovo DOMANDA: Ho la patente nautica che è scaduta a settembre 2004; ho cambiato stato di residenza dall'Italia alla Germania: come devo fare per rinnovare la patente?RISPOSTA: La patente nautica può essere rinnovata in qualsiasi momento presso l'ufficio marittimo che l'ha rilasciata è può essere rinnovata per posta. La modulistica relativa al rinnovo dell'abilitazione è presente alla sezione "Cosa fare per…-Patenti Nautiche" ed i recapiti della Capitaneria di Porto d'appartenenza sono reperibili nella sezione "Servizi --&gt; Capitanerie On line"MODIFICATA IL: 22 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Patenti nautiche</guid>
</item>

<item>
<title>Assicurazione del tender</title>
<description>AssicurazioneTITOLO: Assicurazione del tender DOMANDA: Ho appena acquistato un'imbarcazione da diporto e il tender con motore di 15CV fiscali. Dovendo provvedere alla stipulazione della polizza assicurativa per entrambi, sarebbe lecito inglobare in quella dell'imbarcazione principale anche quella prevista per il motore del tender?RISPOSTA: Inglobare le due polizze ossia averne un'unica per entrambi i motori è consentito. Tuttavia è di competenza della compagnia assicurativa prescelta concedere di avere due distinte polizze o una globale.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Assicurazione</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Assicurazione</guid>
</item>

<item>
<title>Motori fuoribordo - compravendita</title>
<description>DocumentazioneTITOLO: Motori fuoribordo - compravendita DOMANDA: Vorrei sapere quali sono i documenti e gli adempimenti burocratici necessari per la compravendita tra privati e la successiva eventuale immatricolazione di motori nautici fuoribordo tra i 20 e i 70 HP.RISPOSTA: Nella vigente legislazione italiana non è prevista l’immatricolazione e/o l’iscrizione in appositi registri dei motori marini fuoribordo, rientrando essi nella categoria dei beni mobili non registrati per i quali “il possesso e di conseguenza la compravendita di tali motori non è soggetta ad una particolare normativa”. E’ necessario, comunque, che con l’acquisto del motore sia consegnata anche la dichiarazione di potenza del motore che viene rilasciata dal costruttore, dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione Europea. Per tutti i motori ai quali, prima dell'entrata in vigore del Codice della Nautica da Diporto n°171/2005, è stato rilasciato il certificato d'uso motore, tale documento risulta essere valido ai fini della navigazione. Eventuali problematiche connesse all’importazione e/o esportazione dovranno essere esaminate con la competente Autorità Doganale.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</guid>
</item>

<item>
<title>Documenti da tenere a bordo - Copia fotostatica</title>
<description>DocumentazioneTITOLO: Documenti da tenere a bordo - Copia fotostatica DOMANDA: E' possibile tenere a disposizione nella mia imbarcazione da diporto la licenza di navigazione e la patente di abilitazione alla guida in copia fotostatica? Se si le stesse debbono essere autenticate in bollo? L'autenticazione da chi puo essere effettuata?RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, la licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente Autorità Marittima o della motorizzazione civile che ne faccia richiesta entro il termine da queste stabilito. Inoltre ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Le copie autentiche, totali o parziali di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco".MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</guid>
</item>

<item>
<title>Navigazione a distanza da boe di segnalazione subacquea</title>
<description>Sport acquaticiTITOLO: Navigazione a distanza da boe di segnalazione subacquea DOMANDA: Sono un appassionato di pesca subacquea e gradirei avere delle informazioni riguardanti le boe di segnalazione per subacquei e la distanza minima di navigazione che bisogna mantenere alla vista di un elemento segnalatore di un sub in attività.RISPOSTA: Secondo l'art.130 del D.P.R. 02.10.1968 n°1639, è fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di bandierina rossa con striscia diagonale bianca visibili a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (il mezzo non è obbligatorio) è lì che va issata la bandiera. Per le unità che avvistano tale segnale vige l'obbligo di navigare ad una distanza non inferiore a 100 metri dal segnale (sia esso galleggiante o issato sull'unità da diporto).MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sport acquatici</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sport acquatici</guid>
</item>

<item>
<title>Apparati radiotelefonici per navigazione entro dodici miglia</title>
<description>Apparati radioTITOLO: Apparati radiotelefonici per navigazione entro dodici miglia DOMANDA: Sono proprietario di un natante e vorrei sapere se, per la navigazione entro le 12 miglia, è possibile utilizzare un sistema VHF portatile omologato oppure è necessario disporre di un VHF fisso con relativo collaudo.RISPOSTA: Si può disporre di apparati VHF di tipo portatile (esempio palmari), conformi alla direttiva 1999/05/CE. Il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 stabilisce che tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, muniti di una dichiarazione del costruttore attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni annuali. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità, sono soggetti al collaudo da parte del Ministero delle Comunicazioni.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Apparati radio</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Apparati radio</guid>
</item>

<item>
<title>VHF: norme che ne regolano l'utilizzo</title>
<description>Apparati radioTITOLO: VHF: norme che ne regolano l'utilizzo DOMANDA: Sono proprietario di una unità da diporto ed ho intenzione di navigare a una distanza superiore alle 6 miglia, vorrei informazioni sulle norme che regolano l'utilizzo dell'apparato radiotelefonico VHF.RISPOSTA: Per le unità da diporto (natanti e imbarcazioni) che effettuano navigazione a distanza superiore alle 6 miglia, l'apparato radiotelefonico VHF è obbligatorio e possono essere utilizzati indifferentemente i due modelli (fisso e portatile). Si rammenta inoltre che l'articolo 29 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 prevede che gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni oridinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche utilizzate per conversazioni personali. Per utilizzare l'apparato è necessario avere la licenza RTF e il certificato RTF. I moduli per ottenere i quali sono scaricabili alla sezione "Cosa fare per..." - "Diporto"MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Apparati radio</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Apparati radio</guid>
</item>

<item>
<title>Domanda per la licenza di utilizzo del VHF</title>
<description>Apparati radioTITOLO: Domanda per la licenza di utilizzo del VHF DOMANDA: Sono residente a Milano e vorrei sapere a chi devo inoltrare la domanda per ottenere la licenza di esercizio dell'apparato VHF che utilizzo a bordo della mia barca.RISPOSTA: In caso di unità iscritta la domanda va presentata all'Ufficio d'iscrizione dell'unità stessa che provvede all'assegnazione del nominativo internazionale, al rilascio della licenza provvisoria di esercizio e alla trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni della documentazione per il rilascio della licenza definitiva. In caso di VHF installato a bordo dei natanti, la domanda va presentata all'Ispettorato territoriale del Ministero delle Sviluppo Economico - Comunicazioni avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza, senza inviare la documentazione alla Capitaneria di Porto. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Apparati radio</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Apparati radio</guid>
</item>

<item>
<title>Sanzioni ed Autorità competenti</title>
<description>Sanzioni e ricorsiTITOLO: Sanzioni ed Autorità competenti DOMANDA: Vorrei conoscere gli estremi della legge- decreto o altro provvedimento, che ha trasferito alcune competenze sul demanio marittimo ai Comuni. Inoltre mi interesserebbe sapere se le sanzioni sono quelle del C.d.N. oppure le può stabilire il Comune? L'Autorità amministrativa competente per i ricorsi ed i proventi è il Sindaco o la Capitaneria di Porto?RISPOSTA: Le Leggi di interesse relative al passaggio di competenza nell'amministrazione del demanio marittimo agli enti locali sono:· DPR 24/07/77, n.616;· D.Lgs. 31/03/98, n.112, attuativa della L. 15/03/97, n.59; D.Lgs. 30/03/99, n.96 e il D.Lgs. 267/00 in attuazione di una disposizione della Corte Europea delle autonomie locali. Si fa presente, inoltre, che le sanzioni e le Autorità competenti a ricevere i ricorsi e i proventi vengono, in linea di principio, individuate nella normativa applicata, in base al cennato riparto di competenze.MODIFICATA IL: 28 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sanzioni e ricorsi</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sanzioni e ricorsi</guid>
</item>

<item>
<title>Ricorsi contro accertamento violazioni</title>
<description>Sanzioni e ricorsiTITOLO: Ricorsi contro accertamento violazioni DOMANDA: Gradirei sapere la disciplina riguardante i ricorsi contro salate multe per infrazioni in mare.RISPOSTA: La informiamo che in materia si applica la Legge n. 689 del 24.11.81. Gli articoli 14, 18, 22, 23 di tale Legge dispongono che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore/obbligato in solido, altrimenti deve essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento (360 per i residenti all'estero). Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata (se avvenuta) o dalla data della notifica, l'interessato può far pervenire all'Autorità amministrativa indicata nel verbale scritti difensivi e documenti a sua discolpa, nonché chiedere di essere ascoltato personalmente. L'Autorità amministrativa, sentito l'interessato (se ne ha fatto richiesta) e valutati i documenti e gli scritti difensivi presentati, deve entro 90 giorni emettere ordinanza di archiviazione degli atti, se ritiene infondato l'accertamento operato dall'organo di polizia, o emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma dovuta per la violazione. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento, una volta notificata, l'interessato può proporre ricorso (tecnicamente opposizione) davanti al giudice di pace o Tribunale (in caso di sequestro amministrativo) del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica (60 giorni se l'interessato risiede all'estero). Il ricorso si propone mediante la corresponsione del relativo contributo unificato  senza necessità di nominare un avvocato ed è sufficiente allegare l'ordinanza-ingiunzione impugnata nonché dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune dove ha sede il giudice. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione (che ricordiamo prevede il pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica) salvo che il Giudice di pace/Tribunale, per gravi motivi, disponga diversamente con propria ordinanza. Il ricorso (sottoscritto dall'interessato se decide di partecipare al giudizio senza assistenza di un difensore oppure sottoscritto dal difensore) deve contenere: l'indicazione del giudice adito; l'indicazione delle parti del giudizio; l'oggetto della domanda al giudice (ad es. l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione); l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a sostegno del ricorso e le relative conclusioni; l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'interessato vuole avvalersi. Il giudizio di opposizione può concludersi con: sentenza che rigetta l'opposizione; sentenza che accoglie l'opposizione annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta per disposizione di legge. Contro la sentenza è ammesso ricorso in appello.MODIFICATA IL: 28 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sanzioni e ricorsi</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sanzioni e ricorsi</guid>
</item>

<item>
<title>VHF utilizzato per corrispondenza pubblica - Canone da corrispondere</title>
<description>Apparati radioTITOLO: VHF utilizzato per corrispondenza pubblica - Canone da corrispondere DOMANDA: Posso utilizzare il VHF per comunicare con altre persone che hanno lo stesso apparato?RISPOSTA: Per effettuare il  traffico di corrispondenza pubblica è necessario stipulare un contratto con le società concessionarie e corrispondere il relativo canone; se, invece, intende utilizzare l'apparato radioelettrico di bordo ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione non si è soggetti all' obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria. Inoltre, gli apparati con i quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica, sono soggetti all'obbligo di collaudo.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Apparati radio</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Apparati radio</guid>
</item>

<item>
<title>Limiti di navigazione - natanti non marcati CE</title>
<description>VarieTITOLO: Limiti di navigazione - natanti non marcati CE DOMANDA: Ho deciso di acquistare una barca di  5 metri,  con un motore da 40 cavalli.
A che distanza dalla costa posso navigare?
RISPOSTA: L' articolo 27 del Codice della nautica da diporto stabilisce che i natanti senza marcatura CE possono navigare entro 6 miglia dalla costa se prototipi, ed entro 12 miglia se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato (la lista degli organismi tecnici è presente alla voce "diporto").  Durante la navigazione entro le 12 miglia, deve essere tenuta a bordo anche la copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l' attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Varie</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Varie</guid>
</item>

<item>
<title>Conduttore per imbarcazioni da diporto adibite a noleggio</title>
<description>NoleggioTITOLO: Conduttore per imbarcazioni da diporto adibite a noleggio DOMANDA: Vorrei un chiarimento sul titolo di Conduttore per imbarcazioni da diporto adibite a noleggio. Mi hanno detto che sono stati istituiti i nuovi titoli professionali per il diporto. Ma è ancora possibile farsi rilasciare il titolo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio?RISPOSTA: L' articolo 66 del Decreto Legislativo n. 171 del 2005 ha abrogato il titolo di conduttore di imbarcazioni adibite a noleggio per le acque marittime, che, conseguentemente non può essere più rilasciato. I titoli professionali per il diporto sono disciplinati dal “Regolamento recante l’ istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto” (Decreto Ministeriale n. 121 del 10 maggio 2005), che è presente sul questo sito alla voce "Diporto/Normativa".
L’ articolo 14 del citato Regolamento, stabilisce, inoltre, che i titoli professionali di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite  al noleggio per le acque marittime» rilasciati anteriormente alla  data  di  entrata in vigore del citato regolamento conservano validità e specie di abilitazione.
MODIFICATA IL: 29 Apr 2007&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Noleggio</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Noleggio</guid>
</item>

<item>
<title>Kite surf </title>
<description>Sport acquaticiTITOLO: Kite surf  DOMANDA: Sono un appassionato di sport acquatici e recentemente ho iniziato a praticare il Kite Surf. Gradirei sapere se esiste qualche ordinanza che regola la pratica di tale sport.RISPOSTA: Non esiste una specifica normativa in materia di Kite Surf. Localmente le singole Capitanerie di porto, a propria discrezione, possono disciplinare l'esercizio di tale attività con specifiche ordinanze. Si invita, pertanto, a prendere diretti contatti con gli Uffici marittimi della zona d'interesse. MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sport acquatici</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sport acquatici</guid>
</item>

<item>
<title>Limiti di navigazione per natanti già iscritti nei registri</title>
<description>VarieTITOLO: Limiti di navigazione per natanti già iscritti nei registri DOMANDA: Sono proprietario di un natante a vela con motore ausiliario omologato dal RINA e con certificato di iscrizione per navigazione “ENTRO 20 MIGLIA DALLA COSTA”. Avendolo cancellato il natante dal Registro delle Imbarcazioni da Diporto. Posso navigare entro le 12 miglia dalla costa ?RISPOSTA: Le unità da diporto (non marcate CE) iscritte nei registri e successivamente cancellate, abilitate alla navigazione entro le venti miglia o senza limite, possono navigare entro le 12 miglia dalla costa a patto che siano munite dell’estratto del Registro delle Imbarcazioni da Diporto (Rid), rilasciato dall’ex Ufficio di Iscrizione, dal quale si rilevino gli estremi dell’abilitazione.

MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Varie</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Varie</guid>
</item>

<item>
<title>Motore ausiliario</title>
<description>DocumentazioneTITOLO: Motore ausiliario DOMANDA: Possiedo un gommone di 4.30 m con motore di 25 cavalli.
Vorrei sapere se per navigare oltre le tre miglia è necessario installare il 
motore ausiliario.
RISPOSTA: Sulle unità munite di un solo motore, può essere installato un secondo motore di emergenza da impiegare in caso di avaria del motore principale.  
Un motore è considerato ausiliario alle seguenti condizioni (Art. 10 Regolamento di sicurezza n.478 del 1999): se si può rimuovere(fuoribordo) e sistemato su una propria base a poppa della barca; se ha una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale; se è munito della dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore. I certificati d’ uso motore già rilasciati continuano ad avere validità.
Si ricorda che anche per il motore ausiliario è obbligatoria l’assicurazione.
MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</guid>
</item>

<item>
<title>Disdetta canone VHF utilizzato per traffico di corrispondenza pubblica</title>
<description>Apparati radioTITOLO: Disdetta canone VHF utilizzato per traffico di corrispondenza pubblica DOMANDA: Ho stipulato un contratto per utilizzare la mia radio (VHF) anche per il traffico di corrispondenza pubblica. Come faccio a disdirlo?RISPOSTA: I contratti per l’esercizio di apparati radioelettrici stipulato con le società concessionarie possono essere disdetti alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all’autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’assunzione di responsabilità della funzionalità dell’apparato e l’impegno ad utilizzare l’apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Apparati radio</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Apparati radio</guid>
</item>

<item>
<title>Motori a scoppio a due tempi</title>
<description>VarieTITOLO: Motori a scoppio a due tempi DOMANDA: E’ vero che non possono più essere utilizzati i motori marini a due tempi?RISPOSTA: Secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n.171 del 2005 (Codice della nautica da diporto), i motori a scoppio a due tempi conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del codice, potevano essere messi in commercio o in servizio fino al 31 dicembre 2006, fermo restando la possibilità per gli utenti che abbiano precedentemente acquistato i motori in questione di continuare ad utilizzarli, tenendo presente che sono previste delle limitazioni di navigazione in alcune aree.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Varie</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Varie</guid>
</item>

<item>
<title>Targa per le imbarcazioni</title>
<description>DocumentazioneTITOLO: Targa per le imbarcazioni DOMANDA: Dispongo di un unità da diporto immatricolata, sono obbligato ad evidenziare sulla carena il numero di Targa?RISPOSTA: Si, l' articolo 25 del nuovo Codice sulla nautica da diporto (Decreto  Legislativo n.171 del 18 luglio 2005), stabilisce che le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione e' apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero  dei trasporti.
Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.
MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</guid>
</item>

<item>
<title>Dichiarazione di potenza del motore</title>
<description>DocumentazioneTITOLO: Dichiarazione di potenza del motore DOMANDA: Sono in possesso del certificato d’uso motore per navigare con la mia barca di 5 metri. So che la nuova normativa prevede invece l’obbligo di avere la dichiarazione di potenza. Devo sostituire il documento in mio possesso?RISPOSTA: I certificati d’uso motore rilasciati anteriormente all’entrata in vigore della citata norma continuano a rimanere validi in quanto non viene richiesta la sostituzione con altro documento.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</guid>
</item>

<item>
<title>Documenti obbligatori natanti e imbarcazioni</title>
<description>DocumentazioneTITOLO: Documenti obbligatori natanti e imbarcazioni DOMANDA: Quali sono i documenti obbligatori a bordo di un natante e di una imbarcazione?RISPOSTA: I documenti da tenere a bordo di un natante sono: la dichiarazione di potenza, che ha sostituito il certificato d’uso del motore (ovviamente per le unità già munite di tale certificato il documento continua ad essere valido) e l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi. Per le imbarcazioni sono: la licenza di navigazione; la dichiarazione di potenza (solo per le unità con motore fuori bordo); la polizza di assicurazione; il certificato di sicurezza o il certificato d'idoneità al noleggio; la licenza di esercizio Rtf (obbligatoria per tutte le unità che hanno un apparecchio radiotelefonico a bordo e comunque quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa); copia del contratto con la concessionaria se il Vhf è utilizzato per la corrispondenza pubblica ovvero la dichiarazione di assunzione di responsabilità, se l’apparato è utilizzato nei soli casi di soccorso; il certificato limitato Rtf; ricevuta comprovante il pagamento del canone degli apparecchi radiotelevisivi a bordo (solo per le attività impiegate in attività commerciali);MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</guid>
</item>

<item>
<title>Pesca nei porti </title>
<description>Sport acquaticiTITOLO: Pesca nei porti  DOMANDA: E' consentita la pesca all'interno dei porti? Se non e' consentita, a quanto ammonta in euro la sanzione prevista?RISPOSTA: Chiunque, senza l'autorizzazione dell'Autorità competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito della nave è punito con sanzione amministrativa fino ad euro 51 (Art.1168 C.N.)MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sport acquatici</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sport acquatici</guid>
</item>

<item>
<title>Persone trasportabili</title>
<description>VarieTITOLO: Persone trasportabili DOMANDA: Ho appena acquistato una imbarcazione da diporto marcata CE di categoria A.  Vorrei sapere se il numero massimo di persone rimane lo stesso anche se la navigazione si effettua entro 3 o 6 miglia dalla costa.RISPOSTA: In caso di imbarcazione da diporto avente più categorie di progettazione, il
numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore
per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione
effettuata (articolo 34 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005).
MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Varie</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Varie</guid>
</item>

<item>
<title>Locazione e noleggio</title>
<description>NoleggioTITOLO: Locazione e noleggio DOMANDA: Che differenza c'è tra attività di noleggio e locazione, e quali differenze di trattamento producono?RISPOSTA: In sintesi, il noleggio prevede: unità da diporto + equipaggio.
Nella locazione è prevista unità da diporto senza equipaggio.
Più in dettaglio, per locazione si intende il contratto con cui una delle parti si obbliga in cambio di un corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume le responsabilità ed i rischi. Per noleggio si intende il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Noleggio</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Noleggio</guid>
</item>

<item>
<title>Acqua scooter - documentazione e dotazioni</title>
<description>Sport acquaticiTITOLO: Acqua scooter - documentazione e dotazioni DOMANDA: Ho appena acquistato un acqua scooter e desidererei sapere se devo avere a disposizione qualche dotazione di sicurezza, se ci sono tasse da pagare, se devo fare una assicurazione e infine se ho bisogno della patente nautica.RISPOSTA: Il codice della nautica da diporto all’articolo 39 stabilisce l’obbligo della patente nautica per i conduttori delle moto ad acqua a prescindere dalla potenza del motore. La navigazione e le modalità di utilizzo degli acqua scooter sono disciplinate dalla competente Autorità Marittima per territorio.
E' quindi necessario prendere visione delle norme che regolano la zona ove si intende utilizzare il mezzo. I conduttori ed i trasportati devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio. L'acqua scooter deve essere coperto da polizza assicurativa responsabilità civile contro terzi.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sport acquatici</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Sport acquatici</guid>
</item>

<item>
<title>Gasolio agevolato</title>
<description>NoleggioTITOLO: Gasolio agevolato DOMANDA: Vorrei sapere cosa bisogna fare per poter usufruire del gasolio agevolato per una imbarcazione a vela adibita al noleggio con regolare registrazione sulla licenza di navigazione rilasciata dai Vostri uffici.RISPOSTA: In base alla circolare n. 7206/00 del 2001, l’Agenzia delle Dogane ha esteso il beneficio dell’ esenza dall’accisa sul gasolio a tutte le unità da diporto impiegate nella sola attività di noleggio. Per ottenere il beneficio, bisogna munirsi del “ libretto di controllo carburante ”, dove sono registrati gli elementi di individuazione dell’unità ed i carichi e scarichi del carburante. Il libretto è rilasciato dall’Autorità Marittima presso cui l’unità è iscritta. Per i natanti, sprovvisti di licenza di navigazione, le annotazioni sono riportate nell’autorizzazione a esercitare l’attività di noleggio rilasciata dall’Autorità Marittima.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Noleggio</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Noleggio</guid>
</item>

<item>
<title>Apparato radio VHF dotato di sistema DSC </title>
<description>Apparati radioTITOLO: Apparato radio VHF dotato di sistema DSC  DOMANDA: A bordo della mia imbarcazione è presente un apparato VHF dotato del sistema DSC, cosa devo fare per potere utilizzare questo sistema?RISPOSTA: Se l'apparecchiatura VHF possiede già la funzionalità DSC (Digital Selective Calling), l'utente finale dovrà preoccuparsi di predisporre l'apparecchiatura per l'eventuale ricetrasmissione e di richiedere il codice MMSI (Maritime Mobile Service Identify) presentando apposita istanza sempre all'Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni. Le indicazioni tecniche per la memorizzazione del codice sull'apparato ricetrasmittente sono contenute nel manuale d'uso del VHF stesso.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Apparati radio</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Apparati radio</guid>
</item>

<item>
<title>Manuale del proprietario</title>
<description>DocumentazioneTITOLO: Manuale del proprietario DOMANDA: Vorrei sapere che cos’è  il Manuale del Proprietario”. RISPOSTA: L’allegato II del Decreto Legislativo n. 171 del 2005 stabilisce che ogni unità da diporto è fornita di un “manuale del proprietario” in lingua italiana e nella lingua del Paese in cui è commercializzata, dove sono riportati, tra l’altro, la marcatura CE, la potenza del motore installabile a bordo, il numero delle persone trasportabili e la categoria di progettazione.MODIFICATA IL: 29 Apr 2010&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</guid>
</item>

<item>
<title>Navigazione di natanti Italiani in acque Francesi</title>
<description>DocumentazioneTITOLO: Navigazione di natanti Italiani in acque Francesi DOMANDA: Gradirei avere maggiori informazioni sulla navigazione di natanti italiani in acque francesi e sulla documentazione necessaria da tenere a bordo.RISPOSTA: A seguito della riunione svoltasi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 5.11.2004 tra la Direzione Generale per Navigazione e il Trasporto Marittimo ed interno, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e l’Addetto doganale dell’Ambasciata francese, si è giunti alla risoluzione definitiva della problematica inerente alla navigazione dei natanti da diporto italiani in acque territoriali francesi. In forza di tale accordo la Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette di Francia ha confermato che i proprietari italiani di natanti da diporto per recarsi in acque territoriali francesi devono avere a bordo, a disposizione delle Autorità di controllo, i seguenti documenti: - polizza assicurativa per la responsabilità civile contenente, tra l’altro, il nome del proprietario dell’unità navale; - fattura di vendita del natante, se disponibile;- qualora il natante fosse utilizzato da soggetto diverso dal proprietario ovvero se la polizza assicurativa fosse intestata ad altri, è sufficiente un’attestazione del proprietario dell’unità da diporto o del titolare dell’assicurazione rilasciata alla persona che utilizza il natante.MODIFICATA IL: 29 Apr 2005&gt;</description>
<link>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</link>
<guid>http://www.guardiacostiera.it/diporto/faq.cfm?argomento=Documentazione</guid>
</item>

</channel>
</rss>

